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Sicurezza sul lavoro - Unico testo normativo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Testo integrale del D.Lgs 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/2009 con analisi delle novità a cura di Rolando Dubini

Unico testo normativo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Codice prodotto: AL0108.4

Composizione: 1 Volume da 616 pagine

Editore: PuntoSicuro 2010

Autore: Rolando Dubini

Vedi anteprima in formato PDF
Prezzo unitario: EUR 18,00
(+ 20% di IVA)

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TESTO UNICO su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
IV Edizione - Aggiornato D.Lgs. 106/09

ATTENZIONE! VOLUME IN RISTAMPA, ATTUALMENTE NON DISPONIBILE.

 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: Unico Testo Normativo

per la tutela della salute e della sicurezza
delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Tutte le novità del Decreto correttivo D.Lgs. n. 106/2009
Guida pratica con modulistica e tabelle con tutte le sanzioni (capi d'imputazione)

3a Edizione interamente rivista e aggiornata 20 Agosto 2009
 
 
CONTIENE:
- Analisi di Rolando Dubini sugli aspetti salienti del D.Lgs 81/2008, integrato d.lgs. 106/09
- Testo integrale del D.Lgs 81/2008, , integrato d.lgs. 106/09
- allegati
Nel testo del Decreto e degli allegati sono evidenziate le parti eliminate, modificate o aggiunte dal d. lgs. 106/09 

INDICE - Introduzione
Premessa
1. Introduzione: le novità apportate dal D.Lgs. n. 106/2009
2. La legge delega n. 123/2007
3. D.Lgs. N. 81/2008: TITOLI I, XII, XIII: PRINCIPI GENERALI, GESTIONE DELLA SICUREZZA, SANZIONI, ABROGAZIONI
4. Il d.lgs. 81/2008: l’organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata
5. Massima sicurezza tecnologicamente fattibile
6. Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: principio generale e obbligo operativo
7. Datore di lavoro: i compiti indelegabili
8. L’obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi
9. La data certa
10. Esempio di organigramma aziendale della sicurezza da allegare obbligatoriamente al documento di valutazione dei rischi (ai sensi dell’articolo 28 comma 2 lettere b e d)
11. La valutazione dei rischi nella giurisprudenza di legittimità
12. L’Apparato sanzionatorio (artt.55-61 e titolo. XII) e le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare (art. 14)
13. L’obbligo di informazione, formazione e addestramento
14. La delega di funzioni
15. Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti: la ripartizione degli oneri prevenzionistici all’interno della gerarchia aziendale
16. Dirigenti: compiti e responsabilità dei dirigenti   
17. I Preposti: compiti e responsabilità
18. Il lavoratore
19. I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori
20. Principio di effettività
21. Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile
22. Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria
23. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
24. Lesioni colpose e omicidio colposo
25. Il Modello Organizzativo 231 in materia di sicurezza e igiene del lavoro
26. Vigilanza
27. Affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese esterne e lavoratori autonomi (art. 26 D.Lgs. n. 81/2008)
28. Cantieri mobili e temporanei
29. Uso delle attrezzature di lavoro
30. Sul titolo VIII - Agenti fisici
31. Vibrazioni
32 Movimentazione manuale dei carichi
33. Sicurezza elettrica: persona esperta
34. Campi elettromagnetici
35. Rischi psico-sociali
36 Stress lavoro correlato
37. Accordo quadro europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro (2007)
38. Linee guida d’uso dei videoterminali
39. Elenco indicativo documenti obbligatori esistenti in azienda, se pertinenti

- Testo integrale del D.Lgs. 81/2008 (integrato con il D. Lgs. 106/2009)
 - Allegati al D.Lgs. 81/2008

PREMESSA:
Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha riordinato, coordinato e riformato la complessa e stratificata normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il "testo unico", o "Unico testo normativo" come recita l'articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2008, incorpora al proprio interno, riordinandoli e innovandoli secondo una logica unitaria e riformatrice tutti gli obblighi previsti dai seguenti provvedimenti, oggi tutti abrogati dall'art. 304 del decreto che riproduciamo qui di seguito:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222"."
 
Il D.Lgs. n. 81/2008 è entrato in vigore il 15 maggio 2008.
Successivamente il 20 agosto 2009 sono entrate in vigore numerose modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 81/2008, previste dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 (S.O. n. 142 alla G.U. n. 180 del 5 agosto 2009), oltre a due modifiche in materia di cantieri mobili e temporanei apportate dall'art. 39 della Legge Comunitaria (Legge 7 luglio 2009, n. 88 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161).
 
Gli obblighi fondamentali del D.Lgs. n. 81/2008 sono chiaramente enunciati dall'articolo 15:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n)l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l' uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
 
Ma attuare questi obblighi, come prevede l'articolo 28 comma 2 lettere b) e d) richiede un un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (cfr. art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008).
 
Dunque il D.Lgs. n. 81/2008 coordina, riordina e riforma tutte le principali norme vigenti sostituendole con un nuovo "codice" unico di più di trecento articoli e 52 allegati. Si tratta di uno strumento importante per una più avanzata civiltà del lavoro, dell'organizzazione e della gestione della sicurezza nelle aziende e negli enti, per dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione repubblicana che riconosce nella salute un diritto fondamentale di ogni individuo e un interesse preminente della comunità. Un'occasione da non perdere per rimettere in moto una tutela effettiva delle lavoratori e dei lavoratori, in materia di sicurezza, salute e prevenzione incendi ispirata al principio del miglioramento continuo che deve essere garantito nel tempo attraverso uno specifico programma scritto che è parte essenziale e decisiva del documento di valutazione dei rischi (art. 28 c. 1 lett. c D.Lgs. n. 81/2008).
 
L'entrata in vigore di questo "testo unico", costituisce un'opportunità unica per mettere e mantenere in moto su tutto il territorio nazionale un meccanismo virtuoso che veda concorrere aziende, sindacati, datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, rspp, consulenti, medici competenti, organi di vigilanza teso al miglioramento continuo dell'organizzazione del lavoro, e alla gestione efficace e partecipata della sicurezza, salute e antincendio sul luogo di lavoro (predisposizione di valutazioni dei rischi presenti connessi all'attività lavorativa e dei rischi da interferenza, psc e pos, che siano effettivi strumento di pianificazione aggiornata e migliorativa, e non mucchi di documenti lasciati nei cassetti ad ammuffire o files negli hard disks che invecchiano, definizione e corretta attuazione dei compiti funzionali di prevenzione da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, definizione scritta, partecipata e effettiva attuazione di tutte le numerose procedure gestionali di sicurezza previste dal decreto), nonché all'ampliamento, e alla generalizzazione dei controlli sull'effettività ed efficacia delle misure di sicurezza predisposte sulla carta.
Ma sul concetto di controllo ci sono numerosi equivoci: il primo, migliore e fondamentale controllore deve essere innanzitutto lo stesso datore di lavoro, se vuole gestire la sicurezza in linea con quanto previsto dal "testo unico", cosa che può fare solo coinvolgendo e organizzando adeguatamente l'attività dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, oltre che delle imprese esterne e dei lavoratori autonomi che collaborano al ciclo produttivo, prevedendo altresì specifici controlli interni sull'adeguata applicazione degli obblighi di prevenzione e protezione.
 
Vi è poi il ruolo degli organi di vigilanza delle Asl, dell'ispezione del lavoro, dei vigili del fuoco, dell'Inail e dell'Inps, che intervengono con controlli di routine e nei casi più gravi per i quali il Testo Unico prevede significative responsabilità penali, amministrative e pecuniarie.
Vi è infine la posizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rls, che devono essere presenti in tutte le aziende ed elevare la propria qualificazione, previa adeguata formazione.
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